C’è qualcosa che tu vorresti cambiare in Italia, ad esempio alcune leggi che non condividi? Supponi di voler fare approvare qualche legge di tuo gradimento (puoi rendere più concreto questo esercizio immaginando effettivamente qualche norma positiva, p.e. l’obbligo per chi ha animali domestici di vaccinarli o qualsiasi altra cosa ti piaccia “sognare”), come dovresti fare per ottenere questo risultato (attraverso quali passaggi), dato l’assetto costituzionale del Paese, come delineato nell’unità didattica dedicata alla nostra Costituzione (che ho completato con una videolezione proprio su questo argomento)?
La modifica della Costituzione è un’operazione possibile, secondo un procedimento presente nell’articolo 138, che ha come oggetto le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali. L’articolo 138 della Costituzione indica il procedimento per modificare il testo della legge fondamentale o abrogarne determinate norme (leggi di revisione costituzionale) o integrarne il contenuto (leggi costituzionali).
L’iniziativa legislativa spetta al Parlamento, al Governo, alle Regioni e ai cittadini. Il procedimento dell’ approvazione delle leggi è però complesso e articolato.
Nel caso in cui un cittadino voglia infatti proporre l’inserimento di una legge nella Costituzione italiana, deve innanzitutto presentare al Parlamento proposte di legge, affinché vengano discusse e solo in seguito approvate. I progetti di legge proposti dai cittadini devono essere avanzati in articoli distinti e possono essere presentati da almeno cinquantamila elettori che hanno raggiunto ovviamente la maggiore età (e non da un singolo cittadino).
Di solito ciò avviene attraverso una raccolta di firme (promossa ad esempio da un apposito comitato, che si è formato per sostenere la presentazione della proposta di legge).
Senza entrare troppo nel dettaglio, la proposta di legge deve essere approvata dalla Camera a cui viene proposta per prima; la legge viene poi trasmessa all’altra Camera per l’approvazione o per eventuali modifiche. Il progetto di iniziativa legislativa passa da una Camera all’altra nel caso di modificazioni, finché non viene approvato da entrambe, con una formulazione identica. Dopodiché, la promulgazione della legge viene effettuata dal Presidente della Repubblica, che però, può anche rinviarla alle Camere per un ulteriore revisione mentre la pubblicazione della legge, in caso di approvazione, avviene sulla Gazzetta Ufficiale.
Ritengo che la possibilità, da parte dei cittadini italiani, di modificare la propria Costituzione, sia il risultato di un pensiero di condivisione e di accettazione da parte degli organi decisionali del paese e sia necessario per guadagnare la fiducia e il rispetto dei cittadini, che si vedono coinvolti in prima persona nella formulazione delle leggi, che sono le fondamenta di una Costituzione giusta.
Per quanto riguarda le leggi odierne, proporrei di sicuro delle leggi specifiche a tutela delle componenti che mostrano “diversità” nell’ambito sessuale. Questo perché anche se ci sono leggi che tutelano la libertà di pensiero, parola e di confessione religiosa, non ci sono leggi specifiche sull’omofobia e sulla discriminazione di persone con orientamenti sessuali diversi, che ancora oggi vengono maltrattati e presi in giro. Un’altra legge che andrebbe modificata è sicuramente quella riguardante la violenza sulle donne. In Italia, lo stupro e altri generi di violenze sessuali sono regolate dal medesimo articolo del codice penale. Nei casi più particolari, tramite i meccanismi delle aggravanti previsti dalla legge, il giudice assegna maggiore o minore severità alla pena. Il problema è che la pena in Italia, per violenze sessuali e abusi, va dai 6 ai 12 anni di reclusione, raggiungendo i 24 in caso di aggravanti specifiche.
Nel caso in cui però ci siano delle condotte non considerate così gravi da parte del giudice, (per false testimonianze o anche per giustificazioni sessiste, ecc..) la pena può essere di soli 2 anni e può addirittura essere diminuita per buona condotta o essere convertita in detenzione domiciliare (ovvero non essere effettuata affatto). In confronto allo scenario europeo (in Francia ci sono degli articoli specifici per lo stupro e le pene sono molto più severe), l’Italia non distingue lo stupro dalle altre violenze sessuali e per questo spesso le pene non vengono correttamente assegnate. Per quanto riguarda gli anni di reclusione, questi sono simili in Europa, anche se presentato delle significative differenze nel Regno Unito (sono molto più punitive).
Risposta molto ricca di informazioni, ma non ti sembra di essere un po’ uscita dall’argomento? La domanda riguardava il procedimento da seguire per approvare un semplice legge ordinaria (non costituzionale), certamente alla luce della Costituzione.
Molto interessante, comunque, la tua proposta di legge e le motivazioni molto puntuali che alleghi per difenderla.
A parer mio è difficile riuscire a decidere cosa cambiare nel nostro Paese o cosa no, ma penso che anche dal punto di vista dell’attuale emergenza sanitaria, sarebbero da rivedere le competenze legislative che spettano alle regioni e allo Stato. In questo modo non si incapperebbe in possibili incomprensioni o contraddizioni se si delineassero chiaramente e si rispettassero i ruoli che spettano ad entrambi.
Il primo passo da fare perciò quando si propone una nuova legge, è presentare il disegno di legge al Parlamento, che deve approvarlo in maggioranza; proprio a quest’ultimo è affidato il potere legislativo, ovvero il potere di fare le leggi. Poi viene sottoposta a delle commissioni parlamentari fatte in proporzione alle autorità in assemblea affinché venga approfondita, per poi ritornare al Parlamento per l’approvazione definitiva. Il Presidente della Repubblica ha il compito di promulgarla, ma se ritrova qualche contraddizione o perplessità deve rimandarla indietro al Parlamento affinché venga sistemata.
Bisogna ricordare che qualora il Parlamento insistesse per approvare un determinato disegni di legge, il Presidente è costretto ad approvarla e nel caso in cui ci dovessero essere contraddizioni si potrà fare ricorso alla corte costituzionale.
L’articolo 35 sottolinea anche l’esistenza di un referendum, quindi fa riferimento la funzione abrogativa che il popolo ha. I referendum sono applicabili solo in alcuni casi, ovvero quando la legge da approvare non è tributaria o di bilancio. Esiste quindi anche la possibilità di promulgare una legge da parte dei cittadini, ma nei limiti stabiliti dalla costituzione.
Organizzare un referendum è abbastanza complicato e solo se la maggioranza degli aventi diritto partecipa, può essere ritenuto valido. È necessario infatti dapprima raccoglier un milione di firme, poi farlo approvare dalla corte costituzionale e infine deve prevalere la proposta dei referendari, altrimenti lo scopo non può essere raggiunto.
Cara Chiara, il tuo spunto è molto interessante. Purtroppo la questione delle competenze delle Regioni è materia costituzionale, quindi la procedure per effettuare modifiche in questo ambito è un po’ più complicata di quella che correttamente esponi che si riferisce all’approvazione delle leggi ordinarie. Tra l’altro ho dimenticato di sottolineare che perché una legge sia approvata si richiede, oltre a quello che hai scritto, anche la doppia approvazione del medesimo testo da parte di Camera e Senato.
Il ricorso alla Corte costituzionale si ha quando si ritiene che una legge sia anticostituzionale (non “contraddittoria”).
si presenta il disegno di legge(la presentazione può avvenire da parte di diversi soggetti quali il governo o un certo numero di cittadini) tale proposta poi viene presentata al parlamento dove la legge viene analizzata da entrambe le camere e approvata a maggioranza e infine la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica. Il presidente però in caso di perplessità di ordine costituzionale sulla legitimità dei provvedimenti può rinviare alle camere il disegno di legge per ulteriore revisione anche se in caso di insistenza del parlamento il presidente non può rifiutarsi di promulgare la legge salvo facendo ricorso alla corte costituzionale
Si, ma il “gioco” richiedeva che tu immaginassi quale legge far approvare. Manca un passaggio che, tuttavia, ho mancato io stesso di precisarvi. Vedrò di provvedere durante la videolezione in sincrono di domani (oggi).
In generale il problema che più mi disturba dello stato italiano è il fatto che l’eccessiva burocrazia renda la gran parte delle azioni sia pubbliche che private estremamente più lente e complicate del necessario. Ad esempio,nei pressi della mia abitazione alcuni mesi fa è terminata la realizzazione di una rotatoria,la quale sta dimostrando di essere un’ottima trovata per snellire il traffico. La rotonda in questione ha necessitato di solo qualche mese per essere costruita a fronte dei quasi vent’anni impiegati dalla burocrazia per dare il via ai lavori. Infatti quando fu aperto il cantiere tramite un articolo sul giornale si venne a sapere che i fondi erano stati stanziati già nei tardi anni 90′, rimanendo però congelati per un intero ventennio.Anche in una situazione di emergenza come quella attuale si può notare come i tempi della burocrazia siano d’intralcio per il benestare del nostro stato, inizialmente infatti gli ordini di mascherine e respiratori polmonari hanno subito un forte rallentamento (causato la morte di migliaia di persone) a causa dell’ ingente numero di passaggi burocratici che necessitava un ordine simile da parte dello stato, per ovviare a questo problema è stato nominato un commissario dotato della capacità di poter saltare tutte queste regole al fine di fornire un servizio più efficiente al popolo, ma allora perché non diventare sempre più efficaci e non solo durante una pandemia?
Quindi per far approvare una legge che snellisca la burocrazia dovrei in primo luogo redarre un progetto formulato in articoli che dovrei far firmare ad un totale di 50000 cittadini(elettori,quindi solo maggiorenni) successivamente dovrei inviare la mia proposta di legge alla camera dei deputati che ne discuterà gli articoli,in caso di approvazione la proposta passerà al Senato, il quale ne discuterà e se non sarà d’accordo con alcuni articolari la rispedirà alla Camera. In caso di approvazione anche da parte del Senato invece la proposta di legge verrà esaminata dal Presidente della Repubblica il quale potrà o rinviarla alla Camera oppure promulgarla facendola così pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Hai colto perfettamente l’iter per l’approvazione delle leggi.
Quanto alla famigerata “burocrazia”, metti senz’altro il dito in una “storica” piaga. Tuttavia, quando si vuole “snellire” bisogna stare attenti. Norme prevedono, ad esempio, che prima di assegnare a qualche impresa un appalto per lavori (p.e.per fare una rotatoria) si indica una “gara” a cui possano partecipare più imprese, quindi si valuti la migliore offerta. Questo richiede tempo. Ma, se non lo si facesse, il rischio è che il funzionario o l’amministratore locale assegni l’appalto al solito “amico”, magari in cambio di tangenti.
Analogamente si richiede che l’impresa appaltante presenti certificazione “antimafia”. Di nuovo un’apparente “perdita di tempo”. Ma è proprio una perdita di tempo?
Pensiamo, infine, a tutte le “noiose” certificazioni concernenti la sicurezza, i collaudi ecc. Tutte cose che allungano i tempi di consegna delle opere. Ma quanti “ponti Morandi” ci sarebbero (già ce ne sono molti) se anche questi adempimenti “burocratici” venissero omessi?
Una legge può essere proposta da vari soggetti: il governo, il parlamento o il singolo parlamentare, dal popolo (con le firme di almeno 50.000 elettori) oppure l’iniziativa legislativa può essere presentata dal consiglio nazionale dell’economia e lavoro (CNEL) o dai consigli regionali ma solo per materie di reciproca competenza. Il progetto di legge viene presentato ad una delle due camere per esempio il senato, il quale assegna il progetto di legge alla commissione parlamentare che esamina il testo e lo modifica se lo ritiene opportuno; successivamente rimanda il testo all’aula in cui viene esaminato e votato. Quando la prima camera (senato) approva il testo lo manda all’altra camera (deputati) la quale utilizza lo stesso metodo per approvare il progetto di legge; se la seconda camera apporta modifiche il progetto va risottoposto alla prima camera e passa da una all’altra fino a quando non viene approvato da entrambe (bicameralismo perfetto). In seguito il progetto passa al presidente della repubblica che ha il compito di promulgarlo. Se lo ritiene opportuno, può rinviare con messaggio motivato il progetto alle Camere, per un ulteriore riesame. Una volta attestata la regolare approvazione il progetto di legge viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale e dopo 15 giorni entra in vigore, essendo valido a tutti gli effetti.
Io sicuramente proporrei una legge contro gli allevamenti intensivi per ridurre l’inquinamento e per tutelare soprattutto il benessere degli animali. Se invece avessi la possibilità di cambiare una legge italiana probabilmente mi focalizzerei sulla pena criminale. Molto spesso infatti, ingiustamente, vengono scontati anni di carcere a persone che hanno commesso delitti, omicidi, attentati o crimini gravi; In Italia non esiste la certezza della pena. Secondo me un uomo che arriva ad uccidere qualcuno deve rimanere in carcere molti anni per capire il suo errore e rimparare a vivere nella nostra società, non è giusto che esca per sconto di pena, indulto e così via..
Hai colto perfettamente l’iter per l’approvazione delle leggi. Per quanto riguarda la tua proposta, si sente spesso fare ragionamenti simili al tuo, che certamente hanno un fondamento.
Tuttavia posso cogliere l’occasione della tua riflessione per ricordarvi che proprio la Costituzione prevede che le pene abbiano funzione rieducativa più che punitiva.
L’obiettivo, dunque, non è o non è principalmente, come si crede spesso, che chi delinque “paghi” per quello che ha fatto, un po’ come i dannati dell’Inferno di Dante, magari sulla base di una sorta di “contrappasso”. L’obiettivo (difficilmente raggiungibile) è che, quando esce dal carcere, quando che sia, egli sia diventato una persona socialmente migliore.
Senz’altro un certo tempo per “espiare” e rendersi conto della gravità del proprio delitto può contribuire. Ma lo sguardo del “costituente” è rivolto al soggetto che ha compiuto il delitto e alla società nella quale dovrà ritornare, non ad es. a familiari della vittima, spesso comprensibimente desiderosi di qualche forma di “risarcimento” (per non dire vendetta).
Per fare un esempio. Se una persona ha tendenze pedofile, che possono indurla a commettere reati di una certa gravità, ma, in genere, non omicidi, a quanto pare, salvo interventi ancora non consentiti come la famosa castrazione chimica, è molto difficile che si ravveda e che, uscito dal carcere, non torni a commettere delitti simili a quelli già commessi (Nietzsche direbbe che non è “colpa sua”, se questa tendenza p.e. è legata a vicende di cui non è colpevole, ma vittima, tuttavia è una persona socialmente pericolosa).
Invece il “femminicida” che uccide il coniuge dopo anni di un matrimonio infelice, per quanto grave sia il suo delitto (oggettivamente un omicidio è più grave di atti legati alle proprie tendenze pedofile, almeno così si ritiene), se si dimostra, ad es., che l’omicidio è stato compiuto in seguito a una lite o a un raptus, difficilmente commetterà un delitto simle, perché è molto meno probabile che si presentino le condizioni che l’hanno indotto all’uxoricidio.
Dal punto di vista dell’interesse sociale alla rieducazione di chi delinque e alla protezione della società si direbbe che il pedofilo dovrebbe essere allontanato dalla società, attraverso le reclusione, per un tempo maggiore dell’uxoricida, anche se la gravità del delitto del secondo sembra maggiore.
Che ne pensi?
Se volessi vedere entrare in vigore una legge da me proposta dovrei seguire un preciso iter legislativo e munirmi di molta pazienza; infatti i procedimenti burocratici che precedono la promulgazione di una legge sono molti e, sopratutto in Italia , richiedono molto tempo per essere completati. Il primo passo che dovrei compiere sarebbe inoltrare la mia proposta di legge alle Camere Parlamentari attraverso il corpus elettorale (il quale , su garanzia dell’articolo 71 della Costituzione, ha questa facoltà in seguito ad un’adesione di minimo 50.000 elettori ) le quali hanno il compito di tenere una discussione relativa alla proposta legislativa; fino a quando entrambe le camere non abbiano approvato un testo unico ed uniforme tale proposta non può essere approvata dal Parlamento nel suo complesso e quindi inoltrata al Presidente Della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica ha il compito di promulgare (approvare ) tale legge entro trenta giorni dall’approvazione delle camere e se decide di farlo devono trascorrere al massimo altri trenta giorni affinche questa legge venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ad opera del Ministro della Giustizia. Una volta che una legge viene pubblicata trascorre un periodo detto vacatio brevis (della durata di massimo 15 giorni) nel quale il popolo può prendere coscienza della legge stessa che al termine di questo periodo entra in vigore e diventa quindi effettiva concretamente . Per la sua natura a vari livelli di approvazione il procedimento risulta molto esteso nel tempo ma è costruito in maniera tale da rispettare i cardini fondanti della Repubblica e volge quindi garantire l’approvazione di leggi che risultino positive allo Stato e ai cittadini.
Senz’altro dovresti armarti di “santa pazienza”. Tuttavia, nel caso dell’iter di una legge non imputerei certe “lungaggini” alla burocrazia, ma al preciso disegno dei costituenti di “costringere” i rappresentanti del popolo a una sufficiente riflessione prima di cambiare l’ordinamento legislativo. Anche un’iperproduzione legislativa (che, tra l’altro, in Italia, nonostante questo iter, non manca: abbiamo una quantità di norme assai maggiore di moltissimi altri Paesi) non è desiderabile e potrebbe, questa sì, indurre a un aumento esponenziale delle procedure burocratiche per l’attuazione delle leggi approvate.
In una dittatura l’iter di cui sembri lamentare la lunghezza sarebbe assai più rapido… ma non è detto che la velocità con cui vengono approvate leggi come p.e. quelle famigerate dette “razziali” da parte del regime fascista sia così desiderabile, non trovi?
il sistema politico italiano è organizzato secondo il principio di separazione dei poteri: il potere legislativo è attribuito al Parlamento, il potere esecutivo spetta al Governo e il potere giudiziario è esercitato dalla Magistratura. Il presidente della repubblica infine è la massima carica dello Stato e ne rappresenta l’unità.
Il potere legislativo(leggi) spetta al Parlamento il quale è diviso in due camere: il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati. la Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, che hanno le stesse funzione e poteri. Il procedimento per il quale si forma una legge è il seguente: inizialmente attraverso i rappresentanti da noi votati(deputati o senatori), viene proposto un disegno di legge . La proposta quindi viene messa al voto in entrambe la camere, dove può subire cambiamenti (emendamenti) fino a che non viene approvata nell’identica formulazione. una volta che il disegno di legge passa al voto, la legge viene approvata, ma la promulgazione finale spetta al Presidente della Repubblica il quale ha il poter di rinviare la proposta alle camere per un ulteriore esame/votazione o di firmarla.
Quindi se avessi il desiderio di far entrare in vigore una legge dovrei rivolgermi ai parlamentari votati in Friuli Venezia Giulia suggerendo la mia richiesta affinché questa possa venir messa al voto in Parlamento.
Hai trovato un simpatico “escamotage” per evitare di raccogliere firme per presentare un disegno di legge di iniziativa popolare! Ottima idea. Avresti comunque dovuto fare un esempio di norma che avresti voluto far approvare.
Sicuramente un aspetto che vorrei cambiasse sicuramente sull’odierno sistema italiano è la tendenza a non prendere decisioni su temi che potrebbero far saltare gli assetti di governo: ormai è evidente che la maggior parte dei politici (quali premier, senatori, assessori ecc ecc) cerchino sempre di tutelarsi tra di loro e tutte le leggi emanate non vanno (quasi mai) ad intaccare la loro posizione sociale, i loro poteri legislativi e di decisione o i loro stipendi, anche quando ci sarebbe un grande bisogno di soldi in un/per un determinato ente.
Un’altra legge (nonchè diritto) che vorrei fosse promulgato è quello riguardo l’eutanasia volontaria: ritengo che sia una scelta giusta e libera, perchè vivendo in una democrazia ogni uomo ha diritto di scegliere la propria sorte. Inoltre nessun’altra persona sa davvero il dolore che prova questo malato, pertanto è inconcepibile che altre persone scelgano il destino di un altro.
Per cercare di far almeno tener in considerazione l’opzione di promulgare una nuova legge bisognerebbe innanzitutto fare una petizione (online o non) a livello nazionale per vedere l’opinione del popolo e dei parlamentari soprattutto, inoltre bisogna tener conto e vedere come funziona questa legge nei paesi in cui è in vigore e tener presente sia i pro che i contro. Poi in seguito bisogna presentare il progetto e mandarlo alla Camera o alle Camere per essere approvata ed infine tocca al presidente della repubblica, il quale decide se modificarla o meno.
I tuoi “progetti” di legge sono senz’altro interessanti. Tuttavia sei stato un po’ cursorio (affrettato) nel delinearne il possibile iter. Va bene effettuare sondaggi, ma non basta “mandare la proposta in Parlamento”. O ti attrezzi per raccogliere le firme necessarie per un disegno di legge di iniziativa popolare (e devono essere firme vere, non adesioni mandate via email!), oppure, come “astutamente” propone il tuo compagno Pietro, ti “appoggi” ad almeno un parlamentare che sostenga la tua proposta presentando un disegno di legge.
*scusi nella prima frase non mi sono accorto di aver scritto due volte sicuramente
Una legge che ritengo possa essere una valida proposta per la sua realizzazione, potrebbe essere quella di legalizzare e regolamentare la prostituzione, rendendolo un lavoro a tutti gli effetti e che come tale debba seguire norme che tutelino la salute e i vari diritti di coloro che fanno parte di questo ambito.
In generale, una proposta di legge, per diventare vera e propria, deve seguire una serie di passaggi esplicati nella costituzione.
La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere; ciò significa che per diventare legge, un progetto deve essere approvato nello stesso testo dalla Camera e dal Senato. La procedura per la formazione della legge (il cosiddetto iter) è quindi suddivisa in fasi successive:
* la presentazione del disegno di legge (iniziativa legislativa)
* l’approvazione della Camera alla quale è stata presentata per prima
* inviare il testo all’altra Camera e approvarlo nella stessa formulazione o con eventuali modifiche: se viene modificato, tuttavia, il progetto passa da una Camera all’altra, fino a quando non viene approvato da entrambi nella stessa formulazione
* la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può sottoporre la legge alle Camere per revisione), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Numerosi passaggi si svolgono nella Camera, i principali dei quali, in ordine cronologico, sono i seguenti:
* un disegno di legge può essere presentato dal governo, da ciascun deputato, da almeno 50.000 elettori, dal consiglio nazionale per l’economia e il lavoro o dai consigli regionali.
* Il disegno di legge viene prima assegnato alla commissione parlamentare responsabile della questione, che svolge un’indagine, prepara un testo da presentare all’Assemblea e presenta un rapporto. Nella sua indagine preliminare, la Commissione può decidere di trattare insieme due o più progetti per presentare una relazione unica e un testo unico all’Assemblea. A tal fine, può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti. Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre commissioni, che si incontrano in una sessione consultiva per formulare commenti e suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza. Gli emendamenti possono essere presentati alla Commissione competente presso l’ufficio di riferimento in cui la Commissione delibera. Al termine dei suoi lavori, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo preparato dalla Commissione. Alla luce della discussione in Aula, viene nominato un Comitato dei Nove che comprende oratori e rappresentanti dei gruppi della Commissione che hanno svolto l’esame nel referente.
* La discussione in Assemblea inizia con la presentazione del testo da parte del relatore e con l’intervento del rappresentante del governo; seguono quelli dei deputati che intervengono sulle linee generali della disposizione, esprimendo la posizione dei gruppi. Vengono quindi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo preparato dalla Commissione. Nella fase finale, dopo le dichiarazioni di voto finale, il progetto nel suo insieme viene votato.
Oltre alla procedura ordinaria, esistono due procedure abbreviate:
* L’esame e l’approvazione del progetto di legge in seno alla Commissione nella sessione legislativa. Con questa procedura, a una commissione viene assegnato l’esame e l’approvazione finale di una fattura;
* L’esame da parte della Commissione presso l’ufficio di redazione. In questo caso, la Commissione, appositamente nominata dall’Assemblea, prepara un testo del disegno di legge per l’Assemblea, che tuttavia riserva solo il voto degli articoli e il voto finale, senza poterlo modificare.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento nello stesso identico testo, la legge deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica (che, tuttavia, può rinviarlo, con un messaggio motivato, alle Camere per una nuova risoluzione). Il rinvio presidenziale riapre la procedura legislativa e, se la legge viene nuovamente approvata, deve essere promulgata.
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
La pubblicazione avviene dal Ministro della Giustizia e tecnicamente consiste nell’inserimento del testo nella Raccolta ufficiale dei documenti normativi della Repubblica Italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La legge entra in vigore – e quindi diventa obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, a meno che la legge stessa non prescriva un termine più o meno lungo.
Un progetto presentato al Senato e approvato da esso viene inviato alla Camera ed esaminato secondo la stessa procedura seguita per coloro che iniziano il loro viaggio nella Camera. Il testo viene quindi stampato come gli altri progetti, assegnato a una Commissione e il processo segue il percorso sopra descritto.
Nel caso di un progetto già approvato dalla Camera e di ritorno a Montecitorio perché il Senato ne ha apportato delle modifiche, l’esame in Camera riguarda solo le parti modificate. Nel nostro sistema bicameralista, la navetta di un disegno di legge tra i due rami del Parlamento continua fino a quando i due rami del Parlamento concordano di approvare un testo perfettamente identico.
Si, hai riferito con precisione (forse eccessiva, non si chiedeva di effettuare un “copia e incolla”) l’iter per l’approvazione della legge.
Quanto alla legalizzazione della prostituzione la questione è controversa, come ben sai. Si ritiene, comunemente, che lo Stato possa tollerare attività contrarie a determinati principi (in questo caso alla dignità della donna – e anche di qualche uomo -), ma non possa ufficialmente accettarle come un lavoro. La necessità di tollerare attività ai limiti della legalità deriva dalla materiale impossibilità di impedirla, data la sua diffusione capillare.
MI rendo conto, tuttavia, che la situazione attuale ha tutta l’aria di un compromesso “pilatesco”…
Sicuramente ci sono molte leggi che desidererei cambiare e creare, ma quella che ritengo più importante, in particolare in un periodo di crisi economica come questo, è quella della legalizzazione della cannabis, che oltre a diminuire il potere delle associazioni criminali, sarebbe in grado di garantire migliaia di posti di lavoro e centinaia di milioni di euro di entrate nelle casse della stato. Per far approvare una legge in una repubblica democratica, l’iniziativa (teoricamente) dovrebbe partire dei cittadini o da enti che gli rappresentano. Successivamente, questa proposta di legge passerebbe alla camera, in caso di consenso al senato, e solamente dopo che queste due istituzioni “democratiche” tramite una votazione dichiarano la maggioranza e di conseguenza l’approvazione, la proposta di legge andrebbe sotto l’analisi del presidente della repubblica, che possiede il potere di di accettare o rifiutare la proposta di legge.
Il Presidente non può rifiutare di promulgare una legge, ma solo rinviarla per un riesame al Parlamento, una sola volta.
Io proporrei come legge l’incremento dei finanziamenti volti alla ricerca scientifica e per promulgarla bisogna seguire 5 passaggi:
1) il popolo esercita l’iniziativa delle leggi da parte di almeno cinquantamila elettori; la proposta viene presentata al Parlamento.
2)La Camera dei deputati deve approvare la proposta
3)il Senato approva e se necessario ripresenta alla Camera la proposta legislativa in caso di alcune modifiche.
4)a seguito della possibile revisione, da parte delle due camere, e dell’approvazione comune, la proposta legislativa passa al Presidente della Repubblica che ha il compito di promulgare le leggi (o può rinviarla alle due camere per eventuali modifiche)
5)pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Ottima e sintetica presentazione.
Affinché una mia norma venga approvata dovrei innanzitutti presentare il disegno della mia legge. Questa proposta verrà poi presentata al parlamento dove verrà analizzata dalla camera dei deputati e dal senato(le due camere che lo compongono) e, se approvata a maggioranza verrà promulgata dal Presidente della Repubblica. Il Presidente, revisionandola, in caso di perplessità di ordine costituzionale sulla legitimità del provvedimento potrà rimandare alle camere il disegno di legge della proposta per ulteriore analisi. In caso di insistenza del parlamento il presidente non potrà rifiutarsi di promulgare la legge a meno che non faccia ricorso alla corte costituzionale.
Si, ma che norma presenteresti?
una legge che vorrei venisse approvata è relativa alla cementificazione, che limiti i poteri dei comuni a livello urbanistico e delle concessioni. ritengo che il consumo di suolo sia un problema molto grave e diffuso in italia. una delle possibilità sarebbe quella di riutilizzare gli spazi ormai dismessi per creare delle vere aree verdi oramai in calo dal punto di vista territoriale con la crescita delle grandi citta.
Ma non hai scritto come si dovrebbe procedere per far approvare leggi in quel settore.
Innanzitutto viene presentato un progetto di legge al Parlamento da parte del Governo, di ciascun deputato, di un gruppo di almeno 50000 elettori, dei Consigli regionali o del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il disegno (se avanzato dal Governo) o proposta (nel resto dei casi) di legge viene analizzata da entrambe le Camere e se la maggioranza del Parlamento è d’accordo, il progetto viene approvato e può essere promulgato dal Presidente della Repubblica.
Se quest’ultimo presenta dei dubbi di natura costituzionale sulla legittimità di tale provvedimento, può rinviare il disegno al Parlamento per sottoporlo ad una nuova revisione, a meno che il Parlamento stesso, al momento dell’approvazione, non insista nei confronti del Presidente per la promulgazione. In questo caso il capo dello Stato può opporsi solamente facendo appello alla Corte Costituzionale.
Giusto, ma che legge vorresti far approvare?
I cittadini possono presentare al Parlamento proposte di legge affinché vengano da quest’ultimo discusse e approvate. Questi progetti devono essere presentati non da un’unica persona ma da almeno cinquantamila elettori, ovvero da cittadini maggiorenni. Nel concreto ciò si verifica attraverso una raccolta di firme, solitamente promossa da uno specifico comitato che si riunisce appositamente per sostenere la presentazione della proposta di legge. Oltre a ciò la raccolta di firme promuove un referendum, in occasione del quale viene chiesto ai cittadini di esprimersi sulla proposta di abrogazione di una determinata legge. Per essere approvato il referendum serve un numero di firme più alto, almeno cinquecentomila e per ottenere la revoca della legge bisogna che partecipino al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto.
La questione del referendum non mi sembra molto pertinente al quesito. Manca una parte di iter legislativo (l’opera delle Camere e del Presidente della Repubblica).
-presentazione di legge presentata al parlamento(approvata a maggioranza)
-Legge promulgata dal presidente della repubblica
Non ti sembra di aver ecceduto nella sintesi? Ci sono problemi di organizzazione del tempo. Niente di grave in un periodo come questo, ma, se ve ne sono, possiamo parlarne in privato.
Tenendo conto che io voglia creare e mettere in vigore una legge. Ad esempio che tutti i comuni abbiano un minimo (abbastanza elevato, poi da decide) di vegetazione. Procedo nel seguente modo: presentazione del progetto di legge al Senato o alla Camera, il quale deve avere un titolo e contenere una relazione e una parte normativa redatta in articoli.
Il disegno di legge viene ora assegnato a una delle 14 commissioni permanenti, dove il presidente stabilisce anche i modi in cui la commissione può esaminarlo (insede referente, in sede redigente, in sede deliberante…oppure in sede consultiva quando la commissione esprime anche un parere riguardante il disegno di legge).
In base alle diverse sede alle quali é stato affidato il disegno esso viene prima discusso e poi approvato. Ma per ottenere l’approvazione definitiva dev essere approvata dall’altra Camera e in caso di eventuali piccole modifiche o cambiamenti, il progetto, dovrà essere riesaminato dalla Camera che l’ha approvata per prima.
La legge viene quindi infine promulgata dal Presidente della Repubblica (e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale).
Hai indicato l’iter legislativo corretto. Mi chiedo solo se questa tua legge non sarebbe percepita dai comuni come un’indebita ingerenza sulle loro prerogative regolamentari…
Se la legge che si deve promuovere è fortemente voluta dai cittadini quest’ultimi per portarla in parlamento svolgeranno una raccolta firme la quale deve superare le 50000 unità.
Una volta superato il numero di firme , la legge verrà portata in parlamento , discussa e votata dai deputati e senatori delle due camere .
Se la legge dovesse passare , cioè se la maggioranza di una e dell’altra camera siano favorevoli alla promozione della legge , quest’ultima sarà sottoposta ad una ben curata analisi da parte del capo dello stato.
Nel caso in cui la legge dovesse presentare i requisiti e risultare idonea essa verrà trascritta sulla gazzetta ufficiale e solamente il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione , la legge entrerà in vigore e sarà obbligatoria per tutti.
D’accordo, ma che legge faresti approvare? E perché hai svolto l’esercizio in ritardo? Hai avuto problemi?
Si, negli ultimi giorni ho avuto un paio di problemi con la connessione
Ok
Allora, se volessi far approvare una legge dovrei predisporre un progetto di legge (composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa) e presentarlo alla Camera con la sottoscrizione di almeno 50.000 elettori. Fatto ciò questa può passare dalla regione al parlamento, dove dopo aver deciso il testo comune della legge verrebbe messa ai voti dall’assemblea. Successivamente la legge verrebbe discussa dall’alto parlamento. Se venisse approvata da entrambi i lati del parlamento essa passerebbe al Presidente della Repubblica e infine entrerebbe in vigore (se approvata).
Per quanto mi riguarda attuerei una legge relativa all’eutanasia volontaria: infatti se qualcuno decidesse di attuare l’eutanasia per un parente, ormai incapace di prendere decisioni, per motivi di salute, che magari è costretto a vivere per il resto della sua vita su un letto d’ospedale o tenuto in vita da macchine, sarebbe sottoposto ad alcuni anni di carcere (quando invece questa persona avrebbe cercato solamente di evitare sofferenze al parente). Questo avviene perché in Italia dal punto di vista giuridico l’eutanasia viene considerata come un omicidio volontario.
Ottima e documentata anche se tardiva risposta.